Unioni Regionali
Le Unioni regionali e le strutture territoriali delle province autonome di Trento e Bolzano rappresentano la Confederazione nell’ambito delle proprie circoscrizioni e vi esplicano i compiti ad esse attribuite. In particolare, spetta alle Unioni regionali, tenuto conto dell’art.117 della Costituzione e dei relativi provvedimenti legislativi:
  • Rappresentare di fronte alle amministrazioni ed agli altri enti regionali, nel rispetto degli indirizzi generali deliberati dagli organi della Confederazione, gli interessi e le indicazioni degli enti aderenti;
  • Elaborare, nel quadro delle linee politiche della Confederazione, la politica cooperativa nell’ambito regionale;
  • Gestire le relazioni sindacali nel quadro delle direttive confederali con il concorso delle Federazioni regionali ove costituite;
  • Promuovere ed attuare iniziative ed intese volte a coordinare le attività di interesse comune, sia generali che settoriali, delle Unioni provinciali e/o interprovinciali delle rispettive regioni;
  • Designare agli enti regionali, salvo diversa disposizione di legge, i rappresentanti del Movimento Cooperativo aderente alla Confederazione, dandone notizia alla stessa;
  • Promuovere la costituzione, di intesa con le Federazioni nazionali competenti, delle Federazioni regionali tra gli enti aderenti che operano negli specifici settori di attività, assicurandone il funzionamento;
  • Istituire, d’intesa con le Unioni Provinciali e/o interprovinciali, servizi in favore delle medesime e degli enti associati, mirando ad operare quale raccordo funzionale tra l’organizzazione locale e quella confederale;
  • Collaborare con la Confederazione, quale Associazione nazionale giuridicamente riconosciuta del Movimento cooperativo, per l’adempimento, da parte dei revisori, delle funzioni ispettive previste dal D.L.C.P.S. 14/12/1947 n. 1577, sue successive modificazioni e relative disposizioni di attuazione.
Unioni Provinciali o Interprovinciali
  • 1. Le Unioni provinciali o interprovinciali rappresentano la Confederazione nell’ambito delle proprie circoscrizioni e vi esplicano, nel rispetto degli indirizzi generali deliberati dagli organi della Confederazione, i compiti a queste attribuiti.
  • 2. In particolare, sono compiti fondamentali delle Unioni provinciali e/o interprovinciali: la promozione, sul territorio di competenza, di nuove iniziative cooperative e dello sviluppo degli enti aderenti; l’aggregazione di enti cooperativi operanti nel territorio di competenza, l’attuazione dei servizi amministrativi, legali, fiscali, finanziari, tecnici ed economici agli enti aderenti; la promozione, progettazione e coordinamento dei processi di integrazione e di sviluppo.
  • 3. In particolare spetta alle Unioni provinciali e/o interprovinciali designare, salvo diversa disposizione di legge, agli enti ed autorità provinciali e locali, i rappresentanti del Movimento Cooperativo dandone notizia alla Confederazione o alla Unione Regionale.
  • 4. Le Unioni provinciali e/o interprovinciali promuovono e assicurano la partecipazione degli enti aderenti all’attività delle Unioni regionali e della Confederazione e li rappresentano nelle assemblee per le elezioni degli organi delle Unioni Regionali e della Confederazione.
Federazioni Nazionali e Regionali
  • 1. Le Federazioni determinano le linee di azione del settore, curano la promozione ed il potenziamento degli enti aderenti nei rispettivi settori di attività, li assistono sul piano tecnico ed economico e li rappresentano, con l’intervento della Confederazione, nella stipulazione di accordi o di contratti nazionali collettivi di lavoro.
  • 2. A livello regionale sono istituite Federazioni regionali di settore in corrispondenza delle rispettive Federazioni nazionali.
  • 3. Le Federazioni regionali costituite hanno diritto di rappresentanza nel Consiglio delle corrispondenti Federazioni nazionali.
  • 4. Possono essere altresì istituiti per iniziativa e nell’ambito delle Unioni provinciali e/o interprovinciali, comitati di settore in corrispondenza delle rispettive Federazioni nazionali.
    (stralcio dagli Artt. dello Statuto Confederale)