STATUTO DELLA
ASSOCIAZIONE GIOVANI COOPERATORI
DELLA PROVINCIA DI FORLì-CESENA

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

Art. 1 - Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana è costituita, con sede nel comune di Forlì, l'associazione giovanile denominata "Associazione Giovani Cooperatori della Provincia di Forlì-Cesena".
La durata dell'Associazione è fissata fino al 31/12/ 2050.

SCOPO

Art. 2 - L'Associazione, ispirandosi ai principi sociali cristiani, si propone, senza fini di lucro, di contribuire, in collaborazione con la Confcooperative Unione Provinciale di Forlì-Cesena e, per suo tramite, con la Confederazione Cooperative Italiane, alla promozione culturale e civile dei giovani, con particolare riguardo all'educazione cooperativistica degli stessi ai fini di un loro inserimento nella vita e nell'attività del movimento.
A tale scopo, di concerto con Confcooperative Unione Provinciale di Forlì-Cesena essa potrà:

  1. promuovere la divulgazione tra i giovani dei principi, dei metodi e delle strategie cooperative;
  2. operare in termini di stimolo ideale, culturale, sociale e imprenditoriale all'interno del movimento cooperativo;
  3. curare l'organizzazione di convegni, di corsi di formazione e di viaggi di studio che abbiano una forte impronta cooperativa;
  4. intrattenere rapporti di collaborazione con organizzazioni giovanili e cooperativistiche locali, nazionali ed internazionali per un utile scambio di idee ed esperienze;
  5. sviluppare progetti di solidarietà, con particolare attenzione alle situazioni di emarginazione giovanile in sede locale, nazionale ed internazionale;
  6. agire per fare crescere l'intercooperazione e le possibilità di confronto e di dialogo fra i giovani di tutti i settori cooperativi;
  7. promuovere il dibattito ed il confronto su tematiche che interessino il movimento cooperativo o le politiche giovanili in generale;
  8. collaborare con le Istituzioni e con le cooperative associate su specifiche tematiche;
  9. stimolare la costituzione di nuove cooperative di giovani;
  10. svolgere una attività costante di monitoraggio sulla condizione giovanile per favorire la crescita e la proposta cooperativa;
  11. attuare in genere tutte le iniziative atte a favorire la formazione umana, professionale e l'informazione per l'inserimento attivo nel mondo del lavoro dei giovani e, in particolare, la loro preparazione alla vita nelle società cooperative;
  12. promuovere e stipulare convenzioni e accordi a favore dei componenti dell'Associazione;
  13. promuovere e valorizzare il Servizio Civile Nazionale all'interno della cooperazione, come esperienza di crescita professionale e formativa dei giovani e come valore aggiunto all'identità e all'azione delle cooperative.

SOCI

Art. 3 - Possono essere soci i giovani dai 16 ai 37 anni, che offrono garanzia di onestà e moralità, nonché i giovani soci ed operatori di Cooperative e di Enti aderenti a Confcooperative o che siano stati coinvolti in iniziative dell'Associazione stessa.
La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Provinciale dell'Associazione al quale spetta deliberare in merito ed in tempo congruo e comunque entro 120 (centoventi) giorni.

Art. 4 - I soci hanno l'obbligo:

  1. di osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali;
  2. di cooperare per il raggiungimento dei fini sociali e di astenersi da ogni attività che sia comunque in contrasto con questi ed altri interessi dell'Associazione;
  3. di versare la quota associativa.

Art. 5 - I soci hanno il diritto:

  1. di partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea e alla elezione delle cariche sociali come da statuto;
  2. di beneficiare dell'azione svolta e di prendere parte alle iniziative dell'Associazione.

Art. 6 - L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio Provinciale nei confronti del socio che venga meno all'adempimento degli obblighi derivanti dal presente statuto, o arrechi in qualche modo danno morale o materiale all'Associazione, oppure perda i requisiti per l'ammissione.
Contro la delibera del Consiglio Provinciale il socio escluso può, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, appellarsi all'Assemblea alla prima convocazione utile..

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 7 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni ad essa pervenuti a qualsiasi titolo e dalla quota associativa decisa dal Consiglio Provinciale. Tali beni possono essere formati da eventuali contributi di enti pubblici e privati e da ogni altra eventuale entrata.

ORGANI SOCIALI

Art. 8 - Sono organi sociali:

  1. l'Assemblea dei soci;
  2. il Consiglio Provinciale.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 9 - L'Assemblea dei soci è ordinaria e straordinaria.
Spetta all'Assemblea ordinaria:

  1. eleggere il Consiglio Provinciale e determinarne, di volta in volta, il numero;
  2. approvare il bilancio o rendiconto annuale e decidere circa la destinazione degli utili o avanzi di gestione o la copertura delle perdite;
  3. approvare i regolamenti formulati dal Consiglio Provinciale;
  4. approvare i programmi annuali di attività determinati dal Consiglio Provinciale.
Sono riservate all'Assemblea straordinaria le deliberazioni sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

Art. 10 - L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.
L'Assemblea ordinaria e straordinaria può essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Provinciale ne riconosca la necessità e deve essere convocata quando ne sia fatta richiesta, scritta e motivata, da almeno un quinto dei soci, con le indicazioni degli oggetti da trattare.
L'Assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza assoluta dei votanti.
Ciascun socio ha diritto ad un voto.
I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio che non sia membro del Consiglio Provinciale.
Ciascun socio non può rappresentare più di 1 (uno) socio.
La convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria avviene mediante avviso comunicato ai soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'incontro. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della riunione e l'ordine del giorno che sarà trattato.

CONSIGLIO PROVINCIALE

Art. 11 - Il Consiglio Provinciale è composto:

  1. da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 15 (quindici), eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero;
  2. da un membro nominato da Confcooperative Unione Provinciale di Forlì-Cesena.
Il Presidente e 1 (uno) o più Vice Presidenti sono eletti dal Consiglio Provinciale nel proprio seno a maggioranza assoluta.
I componenti del Consiglio Provinciale dovranno essere soci dell'Associazione al momento dell'elezione.
I membri del Consiglio durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio Provinciale è presieduto dal Presidente. In caso di assenza del Presidente il Consiglio è presieduto da uno dei Vice Presidenti e, in caso di assenza di questi ultimi, dal consigliere più anziano.

Art. 12 - Se nel corso dell'esercizio rimane vacante un posto nel Consiglio Provinciale, questo verrà cooptato tra i soci e rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato del medesimo Consiglio Provinciale. Ove il Consiglio perdesse per qualsiasi causa la metà più uno dei membri eletti, i rimanenti delegati, entro trenta giorni, dovranno convocare l'Assemblea dei soci per procedere a nuove elezioni. Qualora un consigliere risultasse assente a quattro Consigli consecutivi senza giustificato motivo, decadrà automaticamente dalla carica.

Art. 13 - Il Consiglio Provinciale compie tutti gli atti che dal presente statuto non siano riservati all'Assemblea.
In particolare spetta al Consiglio Provinciale:

  1. eleggere il Presidente ed i Vice Presidenti dell'Associazione;
  2. deliberare sull'ammissione e sull'esclusione dei soci;
  3. convocare l'Assemblea e fissarne l'ordine del giorno;
  4. formulare i regolamenti da proporre all'Assemblea;
  5. predisporre il bilancio d'esercizio o rendiconto annuale;
  6. deliberare su tutti gli atti e contratti attinenti all'attività sociale;
  7. nominare i propri rappresentanti all'interno degli organi di Confcooperative.
Alle riunioni possono partecipare eventuali soci uditori all'uopo invitati dal Consiglio per discutere di specifiche tematiche. Questi sono privi di diritto di voto e non possono mai essere in un numero superiore a due unità per singolo Consiglio.

Art. 14 - Il Consiglio Provinciale si riunisce in seduta su invito del Presidente o di chi lo sostituisce almeno una volta ogni tre mesi e tutte le volte che il Presidente stesso ne ravvisi la necessità o ne sia fatta richiesta da almeno tre consiglieri.
Le deliberazioni risultano dal verbale, firmato dal Presidente o dal suo sostituto e dal segretario nominato dal Consiglio all'inizio di ogni seduta.

Art. 15 - Il Presidente del Consiglio Provinciale rappresenta l'Associazione. In caso di sua assenza o impedimento lo sostituisce con tutte le attribuzioni e poteri uno dei Vice Presidenti, fatta salva la rappresentanza legale.

BILANCIO D'ESERCIZIO O RENDICONTO ANNUALE

Art. 16 - L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ciascun esercizio sarà redatto, a cura del Consiglio Provinciale, secondo le norme di legge e con criteri di buona e corretta amministrazione, il bilancio d'esercizio o rendiconto annuale.
E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Gli eventuali utili o avanzi di gestione saranno impiegati esclusivamente al fine di realizzare le attività istituzionali e quelle ad esse direttamente connesse.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 - In caso di gravi ed inconciliabili contrasti che determinassero la paralisi degli organi e compromettessero l'immagine dell'Associazione, il Consiglio di Presidenza di Confcooperative Unione Provinciale di Forlì-Cesena nominerà un commissario che resterà in carica fino alla ricomposizione degli organi sociali.

Art. 18 - Nel caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea eleggerà uno o più liquidatori e ne determinerà i poteri come pure le norme di liquidazione. Con lo scioglimento dell'Associazione l'intero patrimonio sociale sarà destinato a fini mutualistici e di pubblica utilità.

Art. 19 - Per quanto non contemplato nel presente statuto, si intendono richiamate le disposizioni di legge che disciplinano le società cooperative.