Dichiarazione FGAS in scadenza il 31 maggio

Gli operatori che possiedono apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento, pompe di calore, sistemi di protezione antincendio che contengono ciascuna 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra devono, per ciascuna sede di installazione fare, tramite portale dell’ISPRA Ambiente, la dichiarazione FGAS entro il 31 maggio di ogni anno.

La dichiarazione, che è diventata obbligatoria dal 2012) serve per implementare un inventario che monitori la quantità di queste sostanze, altamente pericolose, utilizzate in Italia.
La normativa di riferimento identifica l’operatore nella persona o società che abbia l’effettivo controllo sul funzionamento tecnico delle apparecchiature o degli impianti.

L’“effettivo controllo sul funzionamento tecnico” di un’apparecchiatura o di un impianto comprende, in linea di principio, i seguenti elementi (devono sussistere contemporaneamente):

-        libero accesso all'impianto, che comporta la possibilità di sorvegliarne i componenti e il loro funzionamento, e la possibilità di concedere l’accesso a terzi;

-        controllo sul funzionamento e la gestione ordinari (ad esempio, prendere la decisione di accensione e spegnimento);

-         il potere (compreso il potere finanziario) di decidere in merito a modifiche tecniche (ad esempio, la sostituzione di un componente, l’installazione di un sistema di rilevamento permanente delle perdite), alla modifica delle quantità di gas fluorurati nell’apparecchiatura o nell’impianto, e all’esecuzione di controlli (ad esempio, controlli delle perdite) o riparazioni.

Pertanto nella maggioranza dei casi il proprietario dell’apparecchiatura o dell’impianto è l’operatore.

Il proprietario dell’apparecchiatura o dell’impianto può quindi formalmente delegare ad una persona o Società esterna (tramite un contratto scritto) l’effettivo controllo dell’apparecchiatura o del sistema: la trasmissione dei dati contenuti nella dichiarazione deve essere fatta dalla società suddetta, in quanto operatore (quindi nell’anagrafica relativa all’operatore compariranno i dati della persona o Società delegata).

Inoltre il proprietario, pur rimanendo operatore può delegare (delega scritta) ad una terza persona o Società la compilazione della dichiarazione: in questo caso, nell’anagrafica relativa all’operatore dovranno essere riportati i dati del proprietario, mentre i dati della persona o Società che si è fatta carico della compilazione della dichiarazione saranno riportati alla voce ‘Persona di riferimento’.

Ai fini della Dichiarazione F-Gas è necessario indicare il numero delle apparecchiature per tipologia, presenti presso una sede di installazione.

In generale un’applicazione è un insieme di componenti e tubazioni all’interno dei quali il gas fluorurato ad effetto serra circola. Presi due punti distinti di una struttura, se una molecola di gas fluorurato può fluire da un punto all’altro, allora i due punti appartengono alla stessa struttura.

Ciò significa che nel caso, per esempio, di:

-        un impianto di condizionamento dell’aria tipo “multi split” è necessario considerare solo il numero di apparecchi contenenti la carica circolante con gas fluorurato ad effetto serra (tipicamente le “unità esterne”);

-        un impianto tipo “VRV” costituito da una unità esterna collegata ad un numero di unità interne dipendente dalla fascia di potenza della macchina esterna, le linee frigorifere partono dall’unità esterna e terminano nelle unità interne. In questo caso unità esterna ed interne costituiscono un sistema complesso che ai fini della dichiarazione conta come una sola apparecchiatura (indicare 1 nella sezione relativa a tipologie e numero di apparecchiature);

-        un sistema/impianto antincendio è ragionevole pensare che ad un sistema corrispondano uno o più serbatoi interconnessi con la sostanza estinguente contenente i gas fluorurati ad effetto serra, in questo caso il numero da indicare nella dichiarazione è il numero di sistemi e non quello dei punti di emissione della sostanza estinguente.

Esempio 1. un fabbricato con 10 serbatoi interconnessi ciascuno con capacità di 2 kg di sostanza estinguente a base di gas fluorurati ad effetto serra è collegato ad una rete con 200 ugelli. In questo caso poiché i serbatoi sono interconnessi la capacità equivalente del sistema è pari a 20 kg di carica a base di gas fluorurati ad effetto serra pertanto il sistema ricade nel campo di applicazione della dichiarazione. Il numero di sistemi antincendio è in questo caso 1 (non 10 e non 200).

Esempio 2. Una azienda opera in una sede di installazione costituita da due fabbricati contigui, ciascuno dei quali ha un sistema fisso di protezione antincendio uguale a quello descritto nell’Esempio 1. In questo caso l’operatore deve dichiarare che il numero di sistemi antincendio è pari a 2.

La omessa dichiarazione comporta una sanzione amministrativa da 1000 a 10.000 euro.

Di seguito si riporta il link al quale fare riferimento per ulteriori approfondimenti (c’è un sezione faq molto ben gestita) e per effettuare la registrazione e poi la dichiarazione.
http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fgas