VENDITA AL DETTAGLIO DI LIBRI: DISPOSIZIONI APPLICATIVE IN MATERIA DI CREDITO DI IMPOSTA
VENDITA AL DETTAGLIO DI LIBRI: DISPOSIZIONI APPLICATIVE IN MATERIA DI CREDITO DI IMPOSTA
 
Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con Decreto del 23 aprile 2018, ha approvato le “Disposizioni applicative in materia di credito di imposta, per gli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri”.
 
Beneficiari
Agli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati con codice ATECO principale 47.61 o 47.79.1 è riconosciuto, nel limite di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, un credito d'imposta. Sono ammessi al beneficio gli esercenti:
a) che abbiano sede legale nello Spazio economico europeo;
b) che siano soggetti a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una stabile organizzazione in Italia, cui sia riconducibile l’attività commerciale cui sono correlati i benefici;
c) che siano in possesso di classificazione ATECO principale 47.61 o 47.79.1, come risultante dal registro delle imprese;
d) che abbiano sviluppato nel corso dell'esercizio finanziario precedente ricavi derivanti da cessione di libri, come disciplinata dall'art. 74, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ovvero, nel caso di libri usati dall'art. 36 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e successive modificazioni, pari ad almeno il 70% dei ricavi complessivamente dichiarati.
 
Iniziative ammissibili e contributi
Il credito d'imposta è concesso fino all'importo massimo annuo di 20.000 euro per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di 10.000 euro per gli altri esercenti. Con riferimento a ciascun gruppo editoriale che ricomprenda una o più librerie gestite direttamente, il credito di imposta può essere riconosciuto complessivamente, per ciascun anno, per un importo massimo pari al 2,5 per cento delle risorse disponibili.
Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del TUIR, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento, a decorrere dal decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui la DG biblioteche ha comunicato ai beneficiari l'importo del credito spettante.
L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dalla DG biblioteche e istituti culturali, pena lo scarto dell'operazione di versamento. Il credito d'imposta è indicato sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di riconoscimento del credito, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui il credito di imposta è utilizzato, evidenziando distintamente l'importo riconosciuto e maturato e quello utilizzato.
 
Procedure e termini
Si comunica che è possibile presentare domanda per il riconoscimento del credito di imposta, riferita all’anno 2019, fino alle ore 12:00 del 23 ottobre 2020, esclusivamente mediante il portale taxcredit.librari.beniculturali.it/sportello-domande/.
 
(Per info: Giancarlo Turchi)



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